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istruzioni per l’uso
ELEZIONI CONSIGLI ORDINI PROVINCIALI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI 2024
Istruzioni per l’uso
Quando?
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli si svolgono ogni 4 anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade.
Quindi, scadendo quest’anno il mandato dei Consigli, le elezioni potranno essere convocate in tutta Italia da settembre 2024 a dicembre 2024 (la data verrà fissata dai singoli Consigli in carica e usualmente comunicata via PEC agli iscritti ). La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Cosa si elegge?
- il Consiglio direttivo
- la commissione di albo Odontoiatri
- il collegio dei revisori
il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e’ costituito da:
- sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento,
- nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento
- quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento
la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da:
- cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento,
- sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila
- nove componenti se gli iscritti superano i tremila.
I primi eletti della Commisione albo odontoiatri entrano a far parte del Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
La composizione dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali quindi è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all’Albo degli odontoiatri fino a mille iscritti ed è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille, oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi (esempio: negli Ordini che prevedono l’elezione di una commissione di Albo di nove membri, i primi cinque più votati entrano a far parte del Consiglio direttivo).
Per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo
3. Il collegio dei revisori è composto da
- un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e
- da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Successivamente all’elezione ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta (questa norma che vorrebbe in parte arginare la cristallizzazione delle cariche potrebbe essere soggetta a varie interpretazioni dato che la Legge è entrata in vigore con Consigli già costituiti).
Presidenti Ordini provinciali e FNOMCEO
I Comitati centrali FNOMCEO sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.
(l’elezione dei Presidenti provinciali influenza pertanto l’elezione del Comitato centrale e del Presidente FNOMCEO)
Come si svolgono le elezioni e loro validità
La votazione
per l’elezione del Consiglio direttivo del Collegio dei revisori e della commissione di albo è valida:
- in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti.
A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
L’avviso di convocazione
da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
(attenzione: l’avviso di convocazione per l’assemblea elettiva deve essere inviato almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni, quindi potrebbe darsi il caso che tra la prima convocazione e l’eventuale terza passino oltre due mesi. E’ probabile pertanto che gli Ordini più numerosi inviino la prima convocazione già dal mese di settembre).
Dove e come si vota
Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.
(Importante: la Legge prevede la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche).
I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute.
Chi può essere eletto e come
Presentazione delle liste:
sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.
Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate (esempio: in un Ordine che preveda un Consiglio direttivo di sette componenti la Lista o la singola candidatura dovranno essere sottoscritte da sette firme; la Legge non esclude che possano essere le firme degli stessi candidati della Lista).
Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.
La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine.
L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Composizione dei seggi
Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.
Operazioni di voto
Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all’articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista
Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede. 3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
(se si vota solo una Lista le preferenze vengono assegnate a tutti i componenti della stessa. E’ anche possibile votare nominativi presenti in più liste diverse o presentatisi singolarmente fino ad un massimo di preferenze pari al numero di componenti dell’organo da eleggere. In tal caso i nominativi vanno trascritti singolarmente.
N.B: la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere, di fatto instaura, nella stragrande maggioranza degli Ordini, un sistema “maggioritario assoluto”: la Lista vincente conquista tutti i seggi eliminando così qualsiasi possibilità di rappresentanza per le minoranze. In sintesi: se la Lista X riceve 100 voti, la Lista Y 99 e la Lista Z 98, tutti i seggi vanno alla Lista X. Paradossalmente la somma dei voti delle Liste di opposizione potrebbero essere superiore a quelli della Lista vincente, ma non otterranno alcun seggio! ).
Il Presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
Operazioni di scrutinio
nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum.
In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
Qualora la votazione sia stata dichiarata valida:
il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa. 3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore.
Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
(è importante che le contestazioni e le proteste siano immediatamente verbalizzate. Alcune sentenze della CCEPS escludono che le contestazioni possano essere fatte a posteriori. Pertanto è necessario verbalizzare contestualmente tutto, anche mediante una mozione scritta).
Proclamazione dei risultati
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.
Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.
Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS).
Ricorsi e scioglimento dei Consigli
Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS).
(Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo). – 1.
I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.
(l’iter più diretto per lo scioglimento dei Consigli, qualora ne sussistessero i presupposti, parrebbe essere l’istanza al Ministro della salute. I ricorsi alla Commissione centrale possono comportare un iter lunghissimo)
Federazioni nazionali (FNOMCEO)
Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la
rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
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